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Oggetto: L.R. n. 8/1994 e ss.mm., art. 19 – Zone di protezione della fauna selvatica: notifica e deposito atto di perimetrazione presso la sede del Comune.

Delibera della Giunta Regionale n. 1215 del 18/07/2022 ad oggetto “LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 ‘DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA’. PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE DI ISTITUTI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA DI CUI ALL’ART. 19 NEL TERRITORIO DI REGGIO EMILIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO REGIONALE 2018-2023 E CONTESTUALE LORO ISTITUZIONE COME ZONE DI RIFUGIO AI SENSI DELL’ART. 22”, che definisce i perimetri delle zone di protezione della fauna selvatica (Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura) da istituirsi in provincia di Reggio Emilia.

Il comma 6 della succitata legge stabilisce che “avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalità indicate al comma 14 dell’art. 10 della legge statale, alla Regione, entro settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Regione provvede alla istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l’opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio.”

Si riportano di seguito le zone di interesse del territorio comunale, con indicazione del relativo Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza, la cui perimetrazione è riportata nell’allegato tecnico della Delibera sopracitata:

ATC RE03 COLLINA

- Z.R.C. LUCERIA

Allegati

Ultimo aggiornamento: 11-05-2023, 10:47