A chi è rivolto
Cittadini.
Descrizione
L'accesso civico semplice (art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 33/2013) è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
L'accesso civico generalizzato - FOIA (art. 5 comma 2 Dlgs. n. 33/2013) è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Come fare
Modalità di presentazione dell'istanza:
- consegna modulistica all'Ufficio Protocollo all'attenzione del Responsabile della Trasparenza
- invio modulistica all'indirizzo PEC protocollo.comune.canossa@postecert.it
Allegare alla modulistica una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Cosa serve
Modulistica allegata.
Cosa si ottiene
Accesso civico semplice o accesso civico generalizzato.
Tempi e scadenze
Il procedimento di accesso civico semplice si conclude entro 30 giorni con la pubblicazione del dato richiesto e la comunicazione del collegamento ipertestuale al richiedente.
Se il dato e' gia' stato pubblicato, il procedimento si conclude con la comunicazione del collegamento ipertestuale al richiedente.
In caso di omessa risposta od omessa pubblicazione del dato sul sito dell'Unione, e' possibile presentare ricorso al Responsabile della Trasparenza.
Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nel termine sopra indicato, il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza.
Quanto costa
La richiesta e' gratuita.
Accedi al servizio
Documenti
Link utili
Contatti
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 14-06-2023, 13:19